IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Bruna Fergnani (presidente)
Riccardo Lelli (Vice presidente)
Consiglieri
Paola Gisfredi
Pirchi Schildkraut
Roberta Barbieri
Pinotti Mario
Maria Silvia De Francesco
Elena Cocchi
Stefania Mezzogori
RUNTS
Iscrizione n° 839235
STATUTO
Dell’Organizzazione di Volontariato
“ Nyumba Ali -ODV”
L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.
La durata dell’Associazione è illimitata.
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento continuativo di attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:
1) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o
ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali,
di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;
3) beneficenza, sostegno a distanza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma dell’art. del D. Lgs. n.117/2017;
4) promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
5) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali.
In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di:
Le attività di cui al comma precedente sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
Al fine di garantire il regolare funzionamento dell'Associazione o di qualificare o specializzare l'attività svolta, è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale in sede di approvazione di Bilancio.
L’Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:
È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’attività volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.
L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto gestionale e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il termine è prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario.
Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.
I documenti di bilancio o rendiconto gestionale sono redatti secondo gli schemi previsti dalle relative norme di attuazione del Codice del Terzo Settore.
Possono essere soci dell’Associazione tutti le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.
Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini che l’associazione si propone.
Il numero degli aderenti è illimitato. L’adesione non può essere sottoposta a limitazioni temporali.
Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle organizzazioni di volontariato, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazione di volontariato.
L’ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato entro 30 giorni ed annotata nel libro degli associati.
Il Consiglio direttivo cura l’annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.
La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell’interessato e deve contenere l’esplicita accettazione del presente statuto, oltre all’impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l’aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l’assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all’assemblea il riesame della propria decisione.
In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale.
In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
La qualità di socio si perde:
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.
Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.
Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.
L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.
In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.
Avverso il provvedimento di esclusione, l’associato ha facoltà di proporre ricorso all’assemblea dei soci che si pronuncia sull’esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.
Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
I soci hanno diritto a:
I soci sono tenuti a:
Art. 8 - Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
L’Assemblea è il massimo organo deliberativo dell’Associazione, è costituita dai soci, ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Le riunioni della Assemblea possono svolgersi, anche interamente, mediante l’utilizzo di sistemi di audio-video, purchè sia consentito di verificare l’identità dell’associato che interviene e vota e il suo diritto di intervento alla discussione.
Le deliberazioni validamente assunte dall’assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.
Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno (uno - tre) mesi nel libro soci.